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Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

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Stato 24 occorrenze

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Se nel Comune o nella Provincia esistono medici o stabilimenti di cura preventivamente designati dallo Istituto assicuratore, e l'infortunato

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Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere che questo sia, eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, però, è a

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dell'infortunato in luogo di cura designato dall'istituto medesimo. A tal fine i luoghi di cura e i medici privati debbono permettere tutti gli

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In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto assicuratore ha facoltà di ridurre di un terzo l'indennità per inabilità temporanea.

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I libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono essere contrassegnati a cura dell'Istituto assicuratore da un numero d'ordine progressivo.

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Per gli infortuni seguiti da morte copia del processo verbale di inchiesta deve essere, a cura del pretore, rimessa al Ministero del lavoro e della

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Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un istituto di cura, egli ha diritto ad un assegno giornaliero corrispondente alla

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a cura del cancelliere, contro pagamento dei diritti di sua competenza.

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Le notificazioni alle parti si fanno a cura della segreteria della Commissione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla

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L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta è comunicata, a cura del pretore, con lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta

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dall'esecuzione degli accertamenti, a cura del medico o dell'ente che li ha eseguiti, al datore di lavoro.

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Detti accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e a spese del datore di lavoro. A seguito di

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ha l'obbligo di tenere esposto in luogo e in modo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall'Istituto

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confronti dell'infortunato o dei superstiti, ai luoghi di cura dell'Istituto assicuratore.

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lavorazioni ad esse connesse complementari od accessorie, quali la cura delle piante, l'irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la

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, a cura di precedente datore di lavoro, purché questa condizione possa essere dimostrata dal lavoratore mediante consegna dell'attestazione di cui

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In caso di sbarco di un infortunato in un porto del territorio nazionale, non vi è obbligo del deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte

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limiti e con le forme stabilite dal regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al ricovero, alla cura

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alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica, oppure

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cura di fornire periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli ai medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione e

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dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall'Istituto medesimo. Se il ricovero avviene in ospedali civili, per la spesa di

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addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all'art. 4, n. 5); le case di cura, gli ospizi

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cura dei lavoratori, affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi in fase attiva, per i quali non sussistano le condizioni previste

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cui al precedente n. 2); 8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio

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